LEGGE REGIONALE N. 45 DEL
24-12-1998
|
||||||
|
Indice:
|
||||||
|
||||||
|
Il Consiglio
regionale ha approvato; |
||||||
|
|
(Piani di bacino)
1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'articolo 5, comma
7, sono predisposti dalle Province con l'obiettivo di assicurare la
mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli
indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza
con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.
2. I piani di bacino, con riferimento ai servizi minimi e sulla base
dell'analisi della domanda, dell'offerta di mobilità e delle
infrastrutture, sono finalizzati a:
a) riequilibrare l'offerta dei servizi di trasporto nell'ambito del
territorio;
b) evitare le sovrapposizioni tra i diversi vettori;
c) razionalizzare la rete dei servizi regionali, integrandola con
quelli suburbani ed urbani;
d) individuare gli eventuali servizi suburbani da inserire nel
contratto di servizio del bacino;
e) individuare le aree a domanda debole e adeguare l'offerta dei
servizi di trasporto a chiamata ed altri;
f) eliminare le barriere, sviluppando la mobilità dei soggetti
disabili;
g) individuare gli interventi sulle infrastrutture necessari per
renderle idonee alle esigenze del trasporto pubblico.
3. Ciascun piano comprende il territorio di un bacino, all'interno del
quale stabilisce l'integrazione, attraverso i nodi di scambio, tra la
rete secondaria da esso definita e la rete principale definita dal
piano regionale e determina l'oggetto del relativo contratto di
servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i servizi che interessano diversi bacini e quelli interregionali
sono attribuiti al bacino di traffico ove si svolge il percorso
prevalente o a quello di provenienza, purché sia garantito il criterio
della maggiore efficienza ed economicità del servizio;
b) i servizi di linea urbani possono essere inseriti, previa intesa
con gli enti locali competenti, nel bacino di traffico corrispondente
e rientrare nel relativo contratto di servizio;
c) i servizi di linea suburbani e i servizi a domanda debole, da
prevedere in alternativa ai servizi di linea, devono essere
disciplinati nel contratto di servizio. Nelle aree a domanda debole e
con particolare riferimento alle gestioni associate di cui al comma 4
dell'articolo 9, il piano, ai fini della disciplina del contratto di
servizio, tiene conto dei servizi preesistenti.
4. Il piano può proporre di introdurre motivate e non rilevanti
modifiche alla rete principale e disporre integrazioni e variazioni
delle reti dei servizi urbani che siano finanziariamente compatibili
con le risorse assegnate.
5. Il piano individua anche gli eventuali servizi aggiuntivi a carico
degli enti locali e i servizi di granturismo, da sottoporre alla sola
autorizzazione amministrativa.
![]()
ARTICOLO 16
(Piani urbani del traffico)
1. I Comuni individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del
d.lgs. 285/1992 e quelli che hanno istituito il trasporto pubblico
urbano provvedono, entro sei mesi dall'approvazione della presente
legge, all'approvazione di piani urbani del traffico e li trasmettono
alle Province interessate per la verifica di compatibilità con le
scelte dei piani di bacino.
2. I restanti Comuni provvedono ad inserire specifiche prescrizioni
urbanistiche relative al sistema della mobilità negli strumenti di
pianificazione previsti dalla l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
3. I piani e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 devono osservare
gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e perseguire i
seguenti obiettivi:
a) riduzione della congestione del traffico e migliore accessibilità
all'area urbana;
b) eliminazione delle barriere architettoniche;
c) tutela della mobilità non motorizzata;
d) aumento della velocità commerciale dei veicoli adibiti al trasporto
pubblico;
e) riduzione della sosta privata nelle aree centrali.
|
indice Marche